Un uomo, ammesso all'affidamento in prova, si vede revocare la misura perché, secondo il Tribunale, non si è presentato a firmare le prescrizioni, mostrando disinteresse. In realtà, l'uomo si era recato subito presso l'ufficio competente (UEPE), ma era quest'ultimo a non aver ancora ricevuto l'ordinanza dal Tribunale. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, annullando la decisione. Ha stabilito che l'**Inefficacia affidamento in prova** non può essere dichiarata se il ritardo dipende da un errore burocratico e non dalla volontà del condannato. L'uomo ha quindi vinto e il caso dovrà essere riesaminato.
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