Un condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ha richiesto di espiare la sanzione in Germania, suo Paese di residenza, tramite l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta a causa della durata della pena inferiore alla soglia legale di sei mesi e della mancata collaborazione dell'interessato. Il difensore ha impugnato la decisione sostenendo che il limite temporale violasse i principi europei sul reinserimento sociale e sul reciproco riconoscimento delle sanzioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'affidamento in prova all'estero richiede inderogabilmente una durata della sanzione pari o superiore a sei mesi, escludendo qualsiasi contrasto costituzionale o europeo.
Continua »