La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5635/2024, ha annullato una condanna per turbata libertà degli incanti, stabilendo un principio chiave: la presentazione di documenti falsi (come un curriculum vitae) per soddisfare i requisiti di ammissione a una gara pubblica non costituisce, di per sé, il reato previsto dall'art. 353 c.p. Tale condotta, pur essendo illecita, si colloca in una fase preparatoria e non turba direttamente la competizione. Resta però confermata la responsabilità per il reato di falso in atto pubblico.
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