Un uomo condannato per reati di droga ha richiesto l'affidamento in prova. Il Tribunale di Sorveglianza ha negato la richiesta poiché il soggetto, cittadino straniero, non aveva una residenza stabile, un lavoro o legami sociali in Italia, rendendo impossibile una valutazione sul suo percorso di rieducazione. La Corte di Cassazione ha confermato questa linea, dichiarando il ricorso inammissibile perché una domanda di affidamento in prova priva di questi elementi fondamentali è manifestamente infondata.
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