La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45647/2024, ha stabilito che la competenza a decidere sulla richiesta di sospensione pena pecuniaria, presentata da un condannato ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova, spetta al Tribunale di Sorveglianza e non al giudice dell'esecuzione. La Corte ha annullato la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Lecce, che aveva erroneamente dichiarato la propria incompetenza, rinviando gli atti allo stesso tribunale per una nuova valutazione nel merito.
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