Un passeggero, tramite una società mandataria, ha chiesto il risarcimento danni a una compagnia aerea per il ritardo di dieci giorni nella consegna del bagaglio. Il Giudice di Pace ha accolto parzialmente la domanda liquidando duecento euro. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello della compagnia aerea, ritenendo che la controversia, di valore inferiore a 1.100 euro, fosse soggetta a decisione secondo equità e quindi non appellabile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della compagnia aerea. La ricorrente non ha dimostrato di aver provato nei precedenti gradi che il contratto di trasporto fosse stato concluso online come contratto per adesione, circostanza che avrebbe imposto una decisione secondo diritto. La limitazione dei mezzi di impugnazione per le sentenze equitative è legittima e conforme ai principi europei.
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