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Art. 466 Codice di Procedura Penale

9 provvedimenti

Contestazione suppletiva: il potere del PM nel processo
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza che dichiarava l'improcedibilità per furto di energia elettrica per mancanza di querela. La Corte ha stabilito che il Tribunale ha errato nel negare al Pubblico Ministero la possibilità di effettuare una contestazione suppletiva, aggiungendo un'aggravante che rendeva il reato procedibile d'ufficio. Questo potere del PM è insindacabile dal giudice e può essere esercitato fino alla chiusura del dibattimento, configurando il diniego una nullità assoluta.
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Contestazione suppletiva: il PM può modificare l’accusa
Un imputato per furto di energia elettrica, reato divenuto procedibile a querela, rischiava l'archiviazione per mancata presentazione della stessa. Il Pubblico Ministero, durante il processo, ha tentato di modificare l'accusa tramite una contestazione suppletiva, aggiungendo un'aggravante che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio. Il Tribunale ha respinto la richiesta ritenendola tardiva. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, affermando che la contestazione suppletiva è un potere-dovere del PM che il giudice non può impedire, modificando così l'esito del procedimento.
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Contestazione suppletiva: potere del PM nel processo
Un soggetto era accusato di furto aggravato di energia elettrica. A seguito di una riforma, il reato era diventato procedibile a querela, ma questa non era stata presentata nei termini. In dibattimento, il Pubblico Ministero ha tentato una contestazione suppletiva, aggiungendo un'altra aggravante che rendeva il reato procedibile d'ufficio. Il Tribunale ha respinto la richiesta, ritenendola tardiva. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, affermando che la contestazione suppletiva è un potere-dovere del PM che il giudice non può bloccare, esercitabile fino alla chiusura dell'istruttoria, anche per modificare la procedibilità del reato.
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Contestazione suppletiva: potere del PM senza limiti?
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di non doversi procedere per furto di energia elettrica. Il tribunale aveva archiviato il caso per mancanza di querela dopo una modifica legislativa. La Procura aveva tentato una contestazione suppletiva, aggiungendo un'aggravante che rendeva il reato procedibile d'ufficio, ma il giudice l'aveva respinta come tardiva. La Cassazione ha stabilito che il PM ha il potere-dovere di modificare l'imputazione in dibattimento e il giudice non può opporsi per motivi di tardività, riaffermando la centralità dell'azione penale.
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Contestazione suppletiva: il PM può modificare l’accusa
La Corte di Cassazione ha stabilito che il Pubblico Ministero può procedere con una contestazione suppletiva, modificando l'accusa in dibattimento, anche se il reato originario è divenuto improcedibile per mancanza di querela. Nel caso di furto di energia, il PM ha potuto aggiungere l'aggravante delle cose destinate a pubblico servizio, rendendo il reato procedibile d'ufficio. La Corte ha annullato la decisione del tribunale di merito che aveva ritenuto tardiva la richiesta del PM, riaffermando il potere-dovere del pubblico ministero di esercitare l'azione penale nella sua interezza.
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Contestazione suppletiva: potere del PM non sindacabile
La Cassazione ha stabilito che il PM ha il potere-dovere di effettuare una contestazione suppletiva, aggiungendo un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio, anche se i termini per la querela stanno per scadere. Il giudice non può dichiarare inammissibile tale modifica, ma deve decidere nel merito della nuova accusa. La sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato l'improcedibilità per mancanza di querela, è stata annullata.
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Contestazione suppletiva: potere del PM e procedibilità
La Corte di Cassazione ha stabilito che il Pubblico Ministero ha il potere-dovere di effettuare una contestazione suppletiva in dibattimento, anche se ciò modifica la procedibilità del reato da querela a d'ufficio. Il giudice non può dichiarare l'improcedibilità per mancanza di querela se il PM contesta un'aggravante che rende il reato perseguibile d'ufficio. La sentenza di merito che impedisce tale contestazione è nulla.
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Contestazione suppletiva: il PM può modificare l’accusa
In un caso di furto di energia, il tribunale aveva archiviato per mancanza di querela. La Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che il Pubblico Ministero ha sempre il potere di effettuare una contestazione suppletiva, anche se questa modifica la procedibilità del reato (da querela a d'ufficio), e il giudice non può opporsi. Questo potere è cruciale per adeguare l'accusa ai fatti emersi nel processo.
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Contestazione suppletiva: potere del PM fino al dibattimento
La Corte di Cassazione ha stabilito che il Pubblico Ministero può legittimamente modificare un'imputazione in dibattimento (contestazione suppletiva), anche se il reato originario è divenuto improcedibile per mancanza di querela. Il giudice non può dichiarare tardiva tale modifica, poiché il PM esercita un potere-dovere fino alla chiusura dell'istruttoria. La sentenza impugnata, che aveva negato la contestazione, è stata annullata.
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