Il Conducente, accusato di guida in stato di ebbrezza, ottiene l'estinzione del reato grazie all'esito positivo della messa alla prova. Tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari applica comunque la sanzione accessoria della sospensione della patente per tre anni. Il Conducente ricorre in Cassazione, sostenendo che il giudice penale non abbia il potere di irrogare sanzioni amministrative se il reato è estinto. La Suprema Corte accoglie il ricorso e annulla senza rinvio la sospensione della patente decisa dal giudice. I giudici di legittimità chiariscono che, in caso di estinzione del reato per messa alla prova, l'accertamento dei presupposti per la sospensione della patente spetta esclusivamente al Prefetto e non al giudice penale. Di conseguenza, la sanzione applicata dal giudice viene eliminata e gli atti vengono trasmessi all'autorità amministrativa competente.
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