Un automobilista, accusato di guida in stato di ebbrezza, ottiene la sospensione del processo con messa alla prova. Al termine del periodo, il Tribunale valuta negativamente il suo comportamento e dispone la ripresa del processo penale. L'imputato ricorre in Cassazione lamentando vizi procedurali. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso: l'ordinanza che accerta l'esito negativo della messa alla prova non è immediatamente impugnabile in Cassazione, ma può essere contestata solo insieme alla sentenza finale del processo di primo grado. Tuttavia, a causa dell'errore terminologico del giudice di merito, che ha usato impropriamente la parola "revoca", l'imputato viene esonerato dal pagamento della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità.
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