Un imputato per guida in stato di ebbrezza ottiene la messa alla prova dopo essersi opposto a un decreto penale di condanna. Tuttavia, non inizia i lavori di pubblica utilità, portando a un esito negativo della messa alla prova. Il giudice, invece di far ripartire il processo, rende immediatamente esecutivo il decreto penale iniziale. La Corte di Cassazione interviene, annullando questa decisione. La Corte stabilisce un principio fondamentale: in caso di fallimento della messa alla prova, il procedimento penale deve riprendere il suo corso ordinario. Non è possibile 'tornare indietro' e convalidare la condanna iniziale, poiché l'opposizione dell'imputato aveva già avviato un nuovo percorso processuale. Il provvedimento del giudice è stato quindi definito 'abnorme', cioè completamente al di fuori delle regole.
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