Le Sezioni Unite Penali hanno chiarito l'ambito di applicazione del divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, c.p.p. In un caso di sequestro probatorio di uccelli per maltrattamento, la Corte ha stabilito che il divieto si applica anche al sequestro probatorio, ma riguarda solo le cose soggette a confisca obbligatoria per intrinseca pericolosità ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p. (o norme equivalenti), escludendo le confische previste da leggi speciali che non richiamino tale natura. Di conseguenza, è stata ordinata la restituzione degli animali.
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