Una lavoratrice ha avviato una causa nel 2003 contro un'azienda sanitaria e la Regione. Dopo vari passaggi di giurisdizione, il Tribunale ha rigettato la domanda. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il successivo gravame, ritenendolo tardivo in base al termine di sei mesi introdotto nel 2009. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della lavoratrice, stabilendo che per i giudizi iniziati prima del 4 luglio 2009 si applica il vecchio termine di impugnazione annuale (termine lungo), anche in caso di trasferimento della causa tra giudici diversi. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio per l'esame del merito.
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