Una lavoratrice si dimetteva per giusta causa da un'azienda poi fallita, restando creditrice di diverse mensilità. L'INPS liquidava tramite il Fondo di Garanzia solo una mensilità, escludendo le altre due. La lavoratrice presentava ricorso amministrativo e, dopo il diniego tardivo dell'ente, avviava la causa giudiziaria. La Corte d'Appello dichiarava estinto il diritto per decadenza annuale, ritenendo tardivo il ricorso in tribunale. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che il termine annuale per citare in giudizio il Fondo di garanzia INPS decorre solo dopo la scadenza del termine massimo di trecento giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo. Il ricorso della dipendente era quindi tempestivo.
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