Una società, dopo aver subito una truffa dal proprio commercialista, impugnava degli atti fiscali. In pendenza di giudizio, aderiva alla definizione agevolata delle cartelle. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'adesione alla definizione agevolata comporta la cessazione della materia del contendere, prevalendo su ogni altra questione, inclusa l'eventuale inammissibilità del ricorso iniziale. L'Agenzia delle Entrate, che sosteneva l'inammissibilità del ricorso originario e contestava l'ambito della sanatoria, ha visto il suo ricorso respinto.
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