La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28168/2023, ha stabilito che ai fini della definizione agevolata di una lite pendente, il valore della controversia deve essere calcolato al netto delle parti coperte da giudicato interno o acquiescenza. Nel caso di specie, un'azienda aveva ottenuto un annullamento parziale di un avviso di accertamento in primo grado e aveva prestato acquiescenza alla parte sfavorevole. La Corte ha ritenuto che la controversia proseguisse solo per l'importo residuo, rispetto al quale l'Agenzia delle Entrate risultava soccombente nei gradi precedenti. Di conseguenza, il contribuente aveva diritto ad accedere alla definizione agevolata con l'aliquota più favorevole del 5%, vedendosi accolto il ricorso contro il diniego dell'Amministrazione Finanziaria e dichiarato estinto il giudizio.
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