La Corte di Cassazione analizza il caso di un cittadino condannato per aver omesso di dichiarare circa 2.000 euro nella richiesta di patrocinio a spese dello Stato. La sentenza chiarisce i criteri per l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), annullando la condanna. Il principio chiave è che la valutazione non deve basarsi sull'entità del reddito omesso in sé, ma sulla concreta potenzialità ingannatoria della dichiarazione al momento della decisione del giudice sull'ammissione al beneficio.
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