Un cittadino ha citato in giudizio una banca dinanzi al Giudice di Pace, che ha dichiarato la propria incompetenza per valore. Il Tribunale, in sede di appello, ha ritenuto l'impugnazione inammissibile, sostenendo che si dovesse procedere con il regolamento di competenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del cittadino, chiarendo che per l'impugnazione competenza del Giudice di Pace, lo strumento corretto è l'appello ordinario, come previsto dall'art. 46 c.p.c., che esclude l'applicabilità degli artt. 42 e 43 c.p.c. a tali giudizi.
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