La Corte di Cassazione ha stabilito che, in materia di competenza territoriale crisi d'impresa, il trasferimento della sede legale di una società nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a una procedura concorsuale non è rilevante. La giurisdizione rimane radicata presso il tribunale della sede precedente, in applicazione della norma anti-abuso (c.d. forum shopping) prevista dal Codice della Crisi. La Corte ha inoltre chiarito che il tribunale può dichiarare la propria incompetenza anche dopo aver emesso provvedimenti iniziali, non appena riceve la documentazione completa per decidere sull'ammissione alla procedura.
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