La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31693/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che aveva richiesto la messa alla prova dopo aver già presentato opposizione a un decreto penale di condanna. La Suprema Corte ha ribadito che, in caso di procedimento per decreto, la richiesta di messa alla prova decreto penale deve essere formulata, a pena di decadenza, contestualmente all'atto di opposizione, come previsto dall'art. 464-bis, comma 2, c.p.p. Non è possibile presentarla in un momento successivo, neanche se si punta a una riqualificazione del reato in una fattispecie meno grave.
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