La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 39366/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver stipulato un concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. rinunciando a specifici motivi, li ha poi riproposti in sede di legittimità. La Suprema Corte ha ribadito che la rinuncia ai motivi d'appello limita la cognizione del giudice e produce un effetto preclusivo, impedendo di riesaminare le questioni oggetto di rinuncia, incluse le cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il ricorso in Cassazione in questi casi è possibile solo per vizi specifici dell'accordo o per illegalità della pena.
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