Un indagato per inquinamento ambientale, sottoposto agli arresti domiciliari, ha presentato ricorso in Cassazione contro la conferma della misura cautelare. Successivamente, l'indagato ha concordato un patteggiamento, determinando la revoca automatica della misura restrittiva. Di conseguenza, la difesa ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che, poiché la perdita di interesse è avvenuta dopo la presentazione del ricorso, il ricorrente non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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