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Art. 45 TFUE

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Pensione: la totalizzazione dei contributi vale per l’anzianità
Una ballerina di nazionalità romena ha richiesto la pensione di vecchiaia anticipata cumulando i periodi di lavoro svolti in Romania con quelli versati in Italia presso il fondo spettacolo. L'ente previdenziale ha respinto la domanda, sostenendo che l'anzianità di iscrizione ventennale dovesse maturare interamente in Italia. La Corte di Cassazione ha confermato il pieno diritto della lavoratrice: la totalizzazione dei contributi opera anche sul requisito dell'anzianità assicurativa, garantendo la libera circolazione dei lavoratori nell'Unione Europea. L'ente previdenziale ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Bando di concorso discriminatorio: stop ai limiti per stranieri
L'Amministrazione pubblica ha indetto una selezione per il reclutamento di oltre mille funzionari civili riservando la partecipazione ai soli cittadini italiani. Diverse associazioni hanno impugnato l'atto denunciando la presenza di un bando di concorso discriminatorio. I giudici territoriali hanno accolto il ricorso, evidenziando che l'esclusione di cittadini europei e stranieri con regolare soggiorno è illegittima se le mansioni non comportano l'esercizio continuativo di poteri d'imperio o la tutela dell'interesse nazionale. L'Amministrazione ha proposto ricorso in Cassazione. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che la riserva di cittadinanza ha carattere eccezionale e va valutata caso per caso. Di conseguenza, vietare l'accesso a interi profili ordinari integra una discriminazione. L'Amministrazione deve quindi riaprire i termini della selezione consentendo la partecipazione dei candidati stranieri.
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Iscrizione albo cassazionisti: il bivio tra Europa e Italia
Un avvocato integrato, precedentemente iscritto in Spagna come 'abogado', ha richiesto l'iscrizione albo cassazionisti computando gli anni di esercizio all'estero per raggiungere il requisito dei dodici anni di anzianità. Il Consiglio dell'Ordine e il Consiglio Nazionale Forense hanno rigettato la domanda, escludendo la cumulabilità degli anni esteri. Le Sezioni Unite della Cassazione, rilevando la complessità della questione e il potenziale contrasto con i principi europei di libera circolazione e non discriminazione, hanno disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza per una decisione di rilievo nomofilattico.
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Riduzione dello stipendio: legittimo il taglio se manca il diritto
Un Lavoratore, assunto come lettore di lingua straniera, ha contestato la riduzione dello stipendio operata dall'Università datrice di lavoro. L'Azienda aveva ridotto la retribuzione dopo che una sentenza d'appello aveva respinto le richieste del dipendente per differenze retributive, precedentemente accolte in via provvisoria. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno ritenuto legittimo il comportamento dell'Università. La Corte di Cassazione ha confermato queste decisioni, rigettando il ricorso del Lavoratore. I giudici hanno stabilito che la riduzione dello stipendio era pienamente giustificata, poiché si conformava a quanto accertato nella sentenza definitiva che escludeva il diritto del dipendente a una retribuzione superiore.
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Collaboratore esperto linguistico: no a parità di paga
Un collaboratore esperto linguistico, dopo anni di contratti a termine e successiva stabilizzazione, ha citato in giudizio l'università per ottenere un risarcimento danni e l'equiparazione dello stipendio a quello dei ricercatori. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la stabilizzazione costituisce una misura sufficiente a sanare l'abuso dei contratti a termine e che il ruolo e la retribuzione del collaboratore esperto linguistico sono distinti da quelli del personale accademico, essendo regolati dalla contrattazione collettiva.
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Magistratura onoraria: tutele alle Sezioni Unite
Due giudici onorari hanno richiesto il riconoscimento del loro rapporto di lavoro come subordinato, con le relative tutele previdenziali e retributive. Dopo il rigetto in appello, la Corte di Cassazione, vista la complessità del caso e il conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. La questione sulla tutela della magistratura onoraria è stata rimessa alle Sezioni Unite per una decisione di principio che chiarisca quale giudice sia competente e definisca lo status di questi lavoratori.
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Giudicato lettori universitari: la Cassazione decide
Un gruppo di lettori universitari di lingua straniera, già beneficiari di una sentenza passata in giudicato che stabiliva il loro rapporto di lavoro a tempo indeterminato e una specifica retribuzione, hanno adito nuovamente la giustizia per ottenere la piena parità economica con i ricercatori universitari, basandosi su normative sopravvenute. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il precedente "giudicato lettori universitari" osta a una nuova pronuncia sul medesimo oggetto, poiché le leggi invocate non erano idonee a modificare il rapporto giuridico già definitivamente accertato.
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Retribuzione lettori universitari: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11638/2024, ha rigettato il ricorso di una ex lettrice universitaria in merito alla sua retribuzione. La ricorrente chiedeva che il suo stipendio fosse equiparato a quello di un ricercatore confermato, anche in virtù di nuove leggi. La Corte ha stabilito che la retribuzione lettori universitari, una volta inquadrati come Collaboratori Esperti Linguistici (CEL), è disciplinata dalla contrattazione collettiva e non da un aggancio automatico a quella dei ricercatori. Viene garantito un assegno 'ad personam' per salvaguardare i trattamenti economici più favorevoli maturati in precedenza, escludendo una violazione del diritto UE e la necessità di un rinvio pregiudiziale.
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Collaboratori linguistici: diritto alla retribuzione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13490/2024, ha affrontato il caso di due collaboratori linguistici contro un'università per il corretto inquadramento retributivo e previdenziale. La Corte ha rigettato il ricorso dell'ateneo, confermando la natura privatistica del rapporto di lavoro. Il punto cruciale della decisione è il riconoscimento del diritto alla retribuzione per un collaboratore anche per il periodo di lavoro svolto dopo una dichiarazione di decadenza per cumulo di impieghi, stabilendo che le norme sull'incompatibilità del pubblico impiego non si applicano a questa categoria.
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Ricostruzione carriera ex lettori: sì al divisore 500
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13488/2024, ha stabilito un principio fondamentale per la ricostruzione carriera ex lettori di lingua straniera. La Corte ha cassato la decisione di merito che aveva avallato un calcolo retributivo basato su un divisore orario di 750 ore, derivato da una normativa successiva e non pertinente (L. 240/2010). È stato invece affermato che il corretto parametro, ai sensi della L. 63/2004, è il divisore di 500 ore, che rappresenta l'impegno orario annuo pieno per tale categoria, da rapportare alla retribuzione del ricercatore confermato a tempo definito. La sentenza ha inoltre ribadito che il diritto alla ricostruzione della carriera non è precluso da precedenti giudicati formatisi su diverse basi normative.
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Inserimento GAE: titolo estero e graduatorie chiuse
Una docente con abilitazione all'insegnamento ottenuta in un altro Stato UE ha richiesto l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) italiane. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la chiusura normativa delle GAE si applica a tutti, senza eccezioni per i titoli esteri. La decisione sottolinea che ammettere la docente creerebbe una discriminazione inversa nei confronti dei cittadini italiani. Il fattore decisivo è stata la presentazione della domanda dopo la chiusura delle graduatorie, non la validità del titolo estero.
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Trattamento economico lettori: Cassazione chiarisce
Due ex lettori di lingua straniera hanno citato in giudizio un'università per ottenere la ricostruzione della carriera e il trattamento economico equiparato a quello di un ricercatore confermato. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la normativa nazionale (art. 26, L. 240/2010) va applicata nella sua parte interpretativa, garantendo la conservazione dei diritti economici già maturati (assegno ad personam) ma non una piena equiparazione retributiva per il futuro, ritenendo tale disciplina conforme al diritto europeo e non discriminatoria.
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Trattamento economico lettori: ricorso inammissibile
Una lettrice di lingua straniera ha presentato ricorso in Cassazione dopo che la Corte d'Appello le ha negato il diritto al trattamento economico di ricercatore confermato per il periodo 2007-2013, diritto che riteneva derivasse da un precedente giudicato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la ricorrente aveva interpretato erroneamente la decisione d'appello e invocato un giudicato basato su una sentenza precedentemente annullata dalla stessa Cassazione. La questione centrale è il complesso quadro normativo sul trattamento economico dei lettori.
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Lettore di scambio: no alla conversione del contratto
Una lettrice universitaria ha richiesto la conversione dei suoi contratti a termine in un unico rapporto a tempo indeterminato, sostenendo di essere una "collaboratrice esperta linguistica" soggetta al diritto privato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la figura del "lettore di scambio" rientra nell'ambito dell'impiego pubblico. Di conseguenza, non si applicano le norme privatistiche che sanzionano l'abuso dei contratti a termine con la conversione del rapporto.
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Riconoscimento anzianità estero: la decisione chiave
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3860/2024, ha stabilito che l'anzianità di servizio maturata da un dirigente medico in una struttura sanitaria pubblica di un altro Stato membro dell'UE deve essere riconosciuta ai fini giuridici ed economici in Italia. La Corte ha cassato la decisione d'appello che negava tale diritto, affermando la prevalenza del principio di libera circolazione dei lavoratori e delle norme europee sulla legislazione nazionale e sulla contrattazione collettiva. La decisione si fonda sull'obbligo di non discriminare i lavoratori che hanno esercitato il loro diritto alla mobilità all'interno dell'Unione, imponendo la valutazione dell'esperienza pregressa acquisita all'estero.
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Aspettativa medico UE: limiti alla libera circolazione
Un dirigente medico si è visto negare la richiesta di aspettativa per un incarico in un altro Stato dell'Unione Europea a causa di esigenze organizzative dell'azienda sanitaria. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha ravvisato un potenziale contrasto tra la normativa nazionale, che permette tale diniego, e il principio fondamentale della libera circolazione dei lavoratori sancito dal diritto UE. Data la complessità e l'importanza della questione, ha rimesso la causa alla pubblica udienza per un esame approfondito.
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Calcolo TFR e Giudicato Esterno: il caso del lettore
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un ex lettore universitario per un'anticipazione sul TFR. La decisione si fonda sul principio del giudicato esterno: una precedente sentenza tra le stesse parti aveva già definito in modo vincolante i criteri per il calcolo TFR, impedendo un nuovo esame della questione.
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Retribuzione ex lettori: No a stipendio da ricercatore
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di due ex lettrici universitarie, stabilendo che la loro retribuzione non deve essere permanentemente agganciata a quella dei ricercatori. Anche in presenza di un precedente giudicato favorevole, nuove leggi e contratti collettivi possono modificare il trattamento economico. La differenza viene conservata come assegno personale non rivalutabile, senza che ciò costituisca discriminazione. La Corte ha chiarito la corretta interpretazione della normativa sulla retribuzione ex lettori.
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Giudicato ultrattività: limiti nei rapporti di durata
La Corte di Cassazione chiarisce i limiti della ultrattività del giudicato nei rapporti di lavoro. Sebbene un precedente giudicato avesse confermato il diritto di alcuni collaboratori linguistici universitari a un determinato trattamento retributivo, la Corte ha stabilito che tale diritto non si estende ai periodi successivi in cui sono intervenuti un nuovo contratto collettivo e modifiche normative. Questi nuovi elementi costituiscono una "sopravvenienza" idonea a interrompere l'efficacia estesa della precedente sentenza, modificando la regolamentazione del rapporto.
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Giudicato retributivo: una nuova legge può superarlo?
La Corte di Cassazione stabilisce che un precedente giudicato retributivo, formatosi prima dell'entrata in vigore di una nuova normativa più favorevole, non impedisce al lavoratore di agire in giudizio per ottenere i benefici previsti dalla nuova legge. Il caso riguarda una ex lettrice universitaria che, nonostante una precedente sentenza, ha richiesto l'adeguamento del proprio stipendio sulla base di una legge successiva. La Corte ha accolto il ricorso, affermando che la sopravvenienza normativa costituisce un limite all'efficacia del giudicato, dando vita a un'azione legale autonoma e distinta dalla precedente.
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