La Corte di Cassazione si pronuncia su diversi ricorsi avverso una sentenza della Corte d'Appello in materia di traffico di stupefacenti. La decisione chiarisce i limiti del cosiddetto "concordato in appello", specificando quali motivi di ricorso sono ammissibili e quali inammissibili. In particolare, la Corte annulla parzialmente una condanna eliminando una pena pecuniaria non prevista nell'accordo, dichiara inammissibili i ricorsi volti a ridiscutere la qualificazione giuridica del fatto o a lamentare vizi nel calcolo della pena non sfociati in una sanzione illegale, e rinvia per la mancata pronuncia sulla confisca. La sentenza ribadisce che l'accordo processuale preclude la maggior parte delle doglianze, salvo vizi nella formazione della volontà o palese illegalità della pena.
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