Un professionista ha richiesto il pagamento dei suoi compensi a una società poi fallita, sostenendo che il contratto fosse stato interrotto per recesso della committente prima della dichiarazione di fallimento. Il tribunale aveva rigettato la richiesta basandosi sulla mancanza di un atto scritto con data certa che provasse il recesso. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che per il recesso contratto d'opera professionale, data la libertà di forma, la prova può essere fornita con ogni mezzo, inclusi fatti concludenti, rendendo inapplicabile la regola della data certa (art. 2704 c.c.) all'atto di recesso in sé.
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