Un'ordinanza della Corte di Cassazione stabilisce i limiti per l'impugnazione di una sentenza di patteggiamento. Il caso riguardava un ricorso per il reato di evasione, dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non rientravano tra quelli consentiti dalla legge. In particolare, il vizio di motivazione e la mancata richiesta della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non costituiscono validi motivi per un ricorso patteggiamento, come specificato dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
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