La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. territoriale. Il ricorrente contestava la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e l'errata qualificazione giuridica dei fatti contestati. La Suprema Corte ha ribadito che, a seguito della riforma introdotta dalla Legge 103/2017, il ricorso contro il patteggiamento è limitato a motivi tassativi, tra cui non rientra la generica valutazione del proscioglimento. Inoltre, la riqualificazione del fatto è ammessa solo in presenza di un errore manifesto, non riscontrato nel caso in esame.
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