Un imputato ha concordato una pena davanti al Tribunale mediante patteggiamento. Successivamente, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando la carenza di motivazione del giudice in merito alla sua effettiva responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. La legge circoscrive il ricorso contro il patteggiamento a casi tassativi, tra cui i vizi della volontà, il contrasto tra accordo e sentenza, l'errore sulla qualificazione del reato o l'illegalità della pena. La motivazione della sentenza patteggiata può essere sintetica data la natura contrattuale del rito. Di conseguenza, i giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali e di una sanzione di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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