La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da due imputati contro una sentenza di patteggiamento. Gli imputati avevano concordato una pena per detenzione di eroina, cocaina e marijuana a fini di spaccio. Hanno poi cercato di impugnare la sentenza lamentando la mancata valutazione di cause di proscioglimento, l'errata qualificazione del fatto e l'eccessività della pena. La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso contro il patteggiamento è ammesso solo per motivi specifici, come vizi di volontà o illegalità della pena, escludendo le censure sulla motivazione o su cause di proscioglimento non dedotte. I ricorsi sono stati respinti, con condanna alle spese.
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