Due cittadini, accusati di reati in materia di sostanze stupefacenti, concordano la pena con il pubblico ministero tramite patteggiamento. Successivamente, propongono ricorso in Cassazione lamentando una errata qualificazione dei fatti e carenze nella motivazione della sentenza. La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che l'impugnazione del patteggiamento è strettamente limitata dalla legge a casi specifici, come l'illegalità della pena o vizi della volontà. Poiché l'accordo esonera dall'onere della prova, la motivazione della sentenza può essere sintetica e basarsi sui verbali di arresto e sequestro. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e vengono condannati a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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