Un gruppo industriale in amministrazione straordinaria ha chiesto la revocatoria fallimentare dei rimborsi derivanti da un accordo di factoring con una società finanziaria. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, ritenendo che i flussi finanziari non fossero pagamenti autonomi ma semplici variazioni contabili di un unico rapporto contrattuale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso principale. I giudici hanno stabilito che si applica la compensazione impropria quando i debiti e i crediti reciproci derivano da un solo contratto. Di conseguenza, il calcolo del saldo finale non costituisce un pagamento revocabile, ma una mera operazione di conguaglio contabile rilevabile d'ufficio dal giudice. Vince la società finanziaria, che non deve restituire le somme.
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