Una società automobilistica, dopo aver ricevuto in ritardo un rimborso IVA, ha chiesto all'Amministrazione Finanziaria il risarcimento del danno da svalutazione monetaria. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito, rigettando il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che tale danno è riconoscibile in via presuntiva, calcolato come la differenza tra il rendimento dei titoli di Stato e il saggio degli interessi legali in materia tributaria, senza che il creditore debba fornire una prova specifica, salvo che richieda un danno superiore.
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