La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria in un giudizio di ottemperanza promosso dal Contribuente per ottenere il rimborso delle imposte a seguito di eventi calamitosi. I giudici hanno chiarito che spetta all'Agenzia delle Entrate dimostrare l'eventuale insufficienza dei fondi pubblici stanziati per i rimborsi. Inoltre, il giudice non può nominare direttamente un commissario ad acta senza prima verificare l'effettiva disponibilità di tali fondi. Infine, la Corte ha precisato che al contribuente non spettano gli interessi moratori, bensì gli interessi semestrali calcolati secondo le regole speciali della riscossione tributaria, decorrenti dal versamento e non dalla domanda. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.
Continua »