Un'azienda ottiene due mutui garantiti da ipoteche su dieci immobili. Successivamente, la Procura avvia un'indagine per lottizzazione abusiva, disponendo il sequestro e poi la confisca dei beni. Poiché l'azienda non restituisce i mutui, la banca avvia l'esecuzione forzata. Il credito viene ceduto a una società finanziaria, ma il giudice dell'esecuzione dichiara improcedibile il pignoramento a causa della confisca. La Cassazione accoglie il ricorso della società finanziaria: la confisca per lottizzazione abusiva non cancella le ipoteche iscritte in precedenza. A differenza della confisca antimafia, in questo caso si applica la regola della priorità temporale delle registrazioni. Vince la società creditrice, che può proseguire con l'esecuzione forzata.
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