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Art. 44 d.l. n. 269 del 2003

5 provvedimenti

Iscrizione Gestione Separata: Abitualità vs. Reddito, la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un Professionista a cui l'INPS chiedeva l'iscrizione alla Gestione Separata per redditi da lavoro autonomo. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'INPS, ritenendo sufficiente la produzione di reddito. Il Professionista ha contestato, sostenendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dipende dall'abitualità dell'attività professionale, non solo dal reddito, specialmente se già coperto da altre previdenze. La Cassazione ha accolto il ricorso del Professionista. Ha stabilito che l'iscrizione alla Gestione Separata per i professionisti iscritti ad un albo richiede l'accertamento dell'esercizio abituale dell'attività, anche se non esclusiva, e che il reddito non sia già assoggettato a contribuzione. Il superamento della soglia di 5.000 euro per attività occasionale non rende automatica l'iscrizione. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa rinviata per un nuovo esame che dovrà verificare l'abitualità.
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Gestione separata Inps: niente contributi con reddito minimo
Un avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, ha prodotto nel 2009 un reddito inferiore a 5.000 euro. L'Inps ha richiesto il pagamento dei contributi alla Gestione separata Inps, sostenendo che l'attività fosse comunque abituale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno stabilito che il reddito sotto la soglia dei 5.000 euro è un forte indizio di occasionalità dell'attività. Spetta all'Inps dimostrare, con prove concrete come l'apertura della partita IVA o l'organizzazione di uno studio, che il professionista ha operato con abitualità. Non avendo l'Inps fornito tale prova, l'avvocato non deve versare alcun contributo.
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Gestione Separata: contributi dovuti ma niente sanzioni
Una professionista ha contestato l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e il pagamento delle relative sanzioni per l'anno 2009. La Corte di Cassazione ha confermato che i professionisti non iscritti alla cassa di categoria autonoma, con redditi superiori a 5.000 euro, devono iscriversi alla Gestione Separata. Tuttavia, accogliendo il ricorso sulle sanzioni, i giudici hanno stabilito che nulla è dovuto a titolo di sanzioni civili per il periodo precedente al 2011. Questo esonero deriva dalla sentenza della Corte Costituzionale che tutela l'affidamento dei professionisti prima del chiarimento legislativo. La professionista vince parzialmente: deve pagare i contributi ma è totalmente esentata dalle sanzioni.
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Gestione separata INPS: stop ai recuperi automatici dell’ente
Un avvocato ha impugnato un avviso di addebito dell'INPS per contributi omessi alla Gestione separata INPS. La Corte d'Appello aveva ritenuto che l'omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, sospendendo la prescrizione quinquennale. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che non esiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR e l'occultamento doloso del debito. Per sospendere la prescrizione serve un comportamento intenzionale volto a nascondere l'obbligazione, non superabile con i normali controlli. La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso del professionista sul punto della prescrizione, rinviando la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Evasione contributiva o omissione: la Cassazione rinvia la scelta
Un professionista ha contestato la richiesta dell'INPS di pagare i contributi alla Gestione Separata per l'anno 2009. La Corte d'Appello ha ridotto le sanzioni, ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse una semplice omissione e non una vera e propria evasione contributiva. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo invece la tesi della più grave evasione. La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, rilevando un contrasto interpretativo su questo tema cruciale, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. Con questa decisione, i giudici hanno rimesso la causa alla Quarta Sezione per stabilire una regola chiara e uniforme.
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