Un imputato, accusato di tentato furto pluriaggravato, ha ottenuto l'accesso al giudizio abbreviato condizionato all'escussione di testimoni e periti sulla propria capacità di intendere e di volere. Durante il processo di primo grado, le prove orali sono state assunte tramite esame incrociato diretto delle parti invece che per mezzo del giudice. Condannato in appello, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la nullità del procedimento per violazione delle forme probatorie del rito speciale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile: l'esame incrociato non lede i diritti difensivi, anzi li amplia, e la difesa non aveva sollevato tempestiva eccezione, prestando consenso all'uso delle prove.
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