La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza della Corte d'Appello che aveva erroneamente accolto l'impugnazione del Pubblico Ministero. L'appello del PM è inammissibile se, in un giudizio abbreviato, il giudice di primo grado non ha modificato il titolo del reato contestato. La Corte ha ribadito il principio di consumazione del potere di impugnazione, stabilendo che una volta che la Corte d'Appello si è pronunciata nel merito, sebbene su un appello inammissibile, tale impugnazione non può essere successivamente riqualificata come ricorso per cassazione, portando all'annullamento della decisione di secondo grado e al ripristino della sentenza originale.
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