La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19754/2024, ha ribadito il principio di ultrattività del rito, stabilendo che la forma dell'appello deve seguire quella del procedimento di primo grado, anche se quest'ultimo è stato celebrato con un rito errato. Nel caso di specie, un appello proposto con atto di citazione anziché con ricorso è stato dichiarato inammissibile perché depositato oltre il termine di sei mesi. La Corte ha chiarito che, ai fini della tempestività, rileva la data di deposito dell'atto in cancelleria e non quella della notifica, confermando che la scelta del rito in primo grado vincola le parti anche nella fase di impugnazione.
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