Una società creditrice ha avviato un'opposizione a decreto ingiuntivo contro un'altra impresa, successivamente fallita. Durante l'udienza, il giudice ha dichiarato interrotta la causa. La società opponente ha tempestivamente riattivato il giudizio entro pochi giorni. Tuttavia, i giudici di merito hanno dichiarato estinto il procedimento per tardività. Secondo i giudici territoriali, il termine trimestrale decorreva dal giorno in cui il difensore aveva saputo del fallimento in un processo diverso. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto. I Supremi Giudici hanno stabilito che la riassunzione del processo interrotto decorre unicamente dalla formale dichiarazione di interruzione emessa all'interno di quello specifico procedimento, escludendo ogni rilievo alla conoscenza acquisita altrove.
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