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Art. 43 L.R. Veneto n. 63/1993

6 provvedimenti

Noleggio con conducente: licenza scaduta e barca confiscata
La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione pecuniaria e la confisca dell'imbarcazione a carico di una società che svolgeva il servizio di noleggio con conducente nel Canal Grande a Venezia senza una licenza valida. L'autorizzazione, rilasciata da un altro Comune, era infatti scaduta al momento del controllo. La Suprema Corte ha chiarito che il Comune di Venezia ha il pieno potere di controllare la regolarità dei titoli di viaggio nelle proprie acque. Inoltre, la semplice richiesta di vidimazione annuale non equivale al rinnovo quinquennale della licenza. Di conseguenza, l'esercizio dell'attività in assenza di un titolo valido è illegittimo, rendendo inammissibili le contestazioni basate sulle norme europee di concorrenza, poiché la decisione si fonda esclusivamente sulla scadenza del titolo abilitativo.
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Noleggio con conducente: barca salva con licenza di altro Comune
Una società di noleggio e un conducente ricevevano una multa e la confisca della barca dal Comune di Venezia per aver svolto il servizio di noleggio con conducente nelle acque veneziane. I trasgressori possedevano l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Mira, ma avevano violato i limiti territoriali e di navigazione locali. I giudici di merito avevano equiparato tale condotta all'abusivismo totale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei privati, stabilendo che chi possiede una regolare licenza di un altro Comune e viola le regole locali non può essere sanzionato per totale assenza di titolo. Di conseguenza, non si applica la sanzione estrema della confisca del mezzo, ma solo la sanzione minore per esercizio in difformità. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Noleggio con conducente: vietata la confisca con licenza esterna
Un'azienda di trasporti subisce la sanzione della confisca della propria imbarcazione per aver svolto il servizio di noleggio con conducente nelle acque di Venezia con un'autorizzazione rilasciata da un altro Comune. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'azienda. I giudici chiariscono che chi possiede una regolare licenza, anche se rilasciata da un Comune diverso da quello in cui opera, non può essere sanzionato per esercizio totalmente abusivo dell'attività. Di conseguenza, non si applica la sanzione della confisca del mezzo, prevista solo per chi è del tutto privo di titolo. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Noleggio con conducente: no alla confisca per uso fuori Comune
Una società di trasporti riceveva una sanzione pecuniaria e la confisca della propria imbarcazione per aver svolto il servizio di noleggio con conducente nelle acque di Venezia con l'autorizzazione rilasciata da un altro Comune. La Corte d'Appello confermava la sanzione, equiparando l'uso difforme del titolo all'assenza totale di autorizzazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che l'esercizio del servizio in un territorio diverso da quello autorizzante non costituisce abusivismo totale. Di conseguenza, si configura solo una violazione delle prescrizioni d'uso e non la mancanza assoluta del titolo, escludendo così la sanzione della confisca del natante. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo giudizio.
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Confisca dell’imbarcazione: no ai passeggeri sul trasporto merci
La Guardia di Finanza ha sorpreso il conducente di un natante, autorizzato solo al trasporto di merci, mentre trasportava due turisti a pagamento a Venezia. Il Comune ha emesso una sanzione pecuniaria e ha disposto la confisca dell'imbarcazione. Il trasportatore e la cooperativa proprietaria hanno impugnato il provvedimento, sostenendo che si trattasse di un semplice trasporto misto o in difformità della licenza, e non di un servizio totalmente abusivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che il trasporto di persone e quello di merci sono attività del tutto diverse. Di conseguenza, trasportare passeggeri senza la specifica licenza configura un'assenza totale di autorizzazione, che giustifica la confisca dell'imbarcazione per tutelare l'ambiente lagunare e la sicurezza della navigazione.
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Trasporto non autorizzato: quando scatta la confisca
Una cooperativa, autorizzata al solo trasporto di merci, ha subito la confisca del proprio natante per aver trasportato due turisti a pagamento. La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione, chiarendo che il trasporto di persone costituisce un servizio completamente diverso da quello per cui era stata rilasciata l'autorizzazione. Pertanto, si configura un'ipotesi di esercizio di attività in totale assenza di licenza (trasporto non autorizzato), che legittima la sanzione accessoria della confisca, e non una mera difformità dal titolo posseduto.
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