La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso di un contribuente contro avvisi di accertamento per operazioni inesistenti. La Corte ha chiarito che, una volta che l'Amministrazione Finanziaria fornisce elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti sull'inesistenza delle operazioni, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare l'effettiva esecuzione delle prestazioni. L'archiviazione del procedimento penale non è di per sé sufficiente a invalidare l'accertamento fiscale.
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