Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento, sostenendo l'invalidità della notifica per vizi formali e l'utilizzo di un agente non autorizzato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che anche una notifica cartella esattoriale viziata è considerata valida se il contribuente dimostra di averne avuto conoscenza presentando un tempestivo ricorso. Questo principio, noto come "sanatoria per raggiungimento dello scopo", sana la nullità procedurale, rendendo irrilevanti le altre eccezioni del contribuente sulla prova della notifica. La Corte ha confermato che solo una notifica completamente inesistente è insanabile.
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