Il Contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per imposte non pagate, eccependo la decadenza del potere impositivo dell'Amministrazione Finanziaria. L'atto era stato spedito ai messi comunali per la consegna il 27 dicembre 2013, ma era giunto al destinatario solo l'8 gennaio 2014, oltre il termine di scadenza del 31 dicembre 2013. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. I giudici hanno confermato che si applica il principio della scissione degli effetti della notifica. Per verificare il rispetto dei termini di decadenza da parte del fisco, rileva esclusivamente la data in cui l'ente ha avviato la spedizione dell'atto all'organo notificatore, e non quella successiva di ricezione da parte del cittadino. Di conseguenza, l'accertamento è pienamente tempestivo e valido.
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