Un amministratore di società, condannato per frode assicurativa relativa a un sinistro fittizio, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando vizi procedurali e di merito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. I motivi, riguardanti la genericità dell'imputazione, la competenza territoriale, la valutazione delle prove e la mancata concessione di attenuanti, sono stati ritenuti infondati, proceduralmente tardivi o non consentiti nel giudizio di legittimità.
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