A seguito di una collisione notturna tra un peschereccio e una motonave, l'imbarcazione minore e affondata. Il proprietario del peschereccio ha richiesto il risarcimento dei danni, ma ha avviato la causa oltre il termine annuale previsto dal codice della navigazione. Per evitare la perdita del diritto, il danneggiato ha sostenuto che il fatto integrasse il reato di naufragio colposo, ottenendo cosi una prescrizione risarcimento danni urto navi piu lunga. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, chiarificando che la collisione non ha esposto a pericolo la pubblica incolumita di un numero indeterminato di persone. Non sussistendo un reato di pericolo pubblico, si applica il termine di prescrizione breve di un anno. Il proprietario perde definitivamente la causa ed e condannato al pagamento delle spese legali.
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