Una società si opponeva a un decreto ingiuntivo utilizzando un atto di citazione anziché un ricorso, come previsto dalla legge. Il tribunale di primo grado dichiarava l'opposizione inammissibile perché l'atto era stato depositato oltre il termine, pur essendo stato notificato tempestivamente. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che in caso di errore forma atto introduttivo, la tempestività va valutata in base al momento della notifica dell'atto erroneamente utilizzato, non del suo deposito. Questo in virtù del principio di fungibilità dei riti, che salva gli effetti processuali e sostanziali dell'atto compiuto.
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