La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una sentenza di patteggiamento, sottolineando che i motivi di impugnazione sono tassativamente limitati dalla legge. La doglianza del ricorrente, relativa alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento, non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., rendendo il ricorso patteggiamento infondato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda.
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