Il caso riguarda l'impugnazione della vendita all'asta di un immobile disposta dalla curatela fallimentare. Il proprietario originario, dichiarato fallito, ha contestato la vendita sostenendo che il perito avesse stimato un bene diverso e che il prezzo fosse troppo basso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la legittimazione attiva del fallito per contestare la vendita è esclusa. Questa capacità spetta solo al curatore. Il fallito può agire solo in via eccezionale se la curatela dimostra un totale e ingiustificato disinteresse. Nel caso specifico, invece, il curatore aveva valutato consapevolmente di non agire, ritenendo il prezzo congruo a causa di abusi edilizi e dell'occupazione abusiva dell'immobile. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e la vendita è rimasta valida.
Continua »