Una società finanziaria, cessionaria di crediti futuri derivanti da canoni di locazione, ha tentato di insinuarsi tardivamente nel passivo del fallimento del locatore per recuperare i canoni riscossi dal curatore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la cessione crediti futuri non è opponibile alla procedura fallimentare se, al momento della dichiarazione di fallimento, i crediti non sono ancora sorti. L'effetto traslativo del credito non si era ancora verificato, pertanto i canoni maturati post-fallimento rientrano legittimamente nell'attivo da distribuire tra tutti i creditori secondo il principio della par condicio creditorum.
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