Una contribuente, non più socia di una s.a.s., impugnava un avviso di accertamento per redditi da partecipazione. Le sue contestazioni sulla motivazione dell'atto venivano erroneamente considerate inammissibili in appello perché ritenute 'nuove'. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso della donna. I giudici hanno chiarito che le censure, essendo state proposte fin dal primo grado, non potevano essere soggette al principio di inammissibilità nuove eccezioni. La Corte ha quindi affermato il diritto della contribuente a veder esaminate nel merito le sue difese originarie, annullando la sentenza e rinviando il caso a un nuovo giudice d'appello. La contribuente vince il ricorso.
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