Un dirigente d'azienda in pensione ha chiesto il rimborso parziale dell'IRPEF trattenuta sulla liquidazione del proprio fondo pensione aziendale integrativo. Il contribuente pretendeva l'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,5% sui presunti rendimenti finanziari maturati, al posto della tassazione ordinaria al 33,45%. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso del pensionato. I giudici hanno chiarito che, in tema di tassazione previdenza complementare, l'aliquota ridotta spetta solo se il contribuente dimostra l'effettivo investimento del capitale sul mercato finanziario e il relativo rendimento netto. La documentazione aziendale interna, basata su calcoli matematici e riserve di bilancio, non costituisce prova idonea.
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